Emanato il Regolamento per il "Trasporto aereo di merci pericolose"

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L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, ha emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose via aerea. Il presente Regolamento, emanato lo scorso 31 ottobre 2011 dall'ENAC, recepisce finalmente la normativa internazionale.    
 

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile


REGOLAMENTO TRASPORTO AEREO MERCI PERICOLOSE

 

INDICE

 

PREMESSA e SCOPO

 

Art. 1 Fonti normative

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Applicabilità

Art. 4 Trasporto di merci pericolose per via aerea

Art. 5 Eccezioni e limitazioni

Art. 6 Trasporto di materiale di compagnia

Art. 7 Classificazione 

Art. 8 Confezionamento 

Art. 9 Etichettatura e marcatura

Art. 10 Documentazione 

Art. 11 Accettazione delle merci pericolose 

Art. 12 Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili

Art. 13 Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili 

Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose 

Art. 15 Programmi di addestramento 

Art. 16 Lingua 

Art. 17 Decorrenza e norme transitorie 

 

PREMESSA E SCOPO

 

L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione 

di Chicago del 7 dicembre 1944, ha  emanato l’Annesso 18 “The Safe Transport of 

Dangerous Goods by Air” con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche 

raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea.

 

L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità 

alle disposizioni di dettaglio contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the 

Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito indicate come T.I.).

 

L’Italia ha aderito alla convenzione di Chicago con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n° 

616. In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 461 del 4 luglio 1985, 

sono stati recepiti i principi generali contenuti negli Annessi ICAO, rinviando a successivi 

provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni tecniche attuative.

 

Con il Decreto Legislativo n° 250 del 25 luglio 1997, viene attribuito all’ENAC il compito di 

provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito 

nazionale.

 

L’articolo 690 del Codice della Navigazione, prevede che gli Annessi ICAO possano essere 

recepiti attraverso atti amministrativi dell’ENAC, mediante l’emanazione di regolamenti 

tecnici.

 

Il presente Regolamento costituisce il dispositivo regolamentare di  recepimento

dell’Annesso 18 in Italia ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le 

disposizioni  di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci 

pericolose per via aerea.

 

Tutte le volte che nel presente Regolamento  viene  fatto riferimento alle T.I.,  è  inteso 

riferirsi alle relative parti, capitoli e paragrafi applicabili allo specifico argomento trattato.

 

Art. 1

 

Fonti normative

 

Le fonti normative di riferimento, in materia di trasporto aereo di merci pericolose, sono:

a) il Codice della Navigazione (parte aeronautica) – Articoli 687 e 690;

 

b) l’Annesso 18 ICAO - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, edizione in 

corso di validità e relativi emendamenti approvati e pubblicati a seguito della 

decisione del Consiglio dell’ICAO;

 

c) il Doc 9284 ICAO - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air (T.I.), edizione in corso di validità e successivi aggiornamenti, incluso 

il relativo Supplemento e qualsiasi Addendum, approvati e pubblicati a seguito della 

decisione del Consiglio dell’ICAO;

 

d) l’Allegato III al Regolamento Europeo (CEE)  n.  3922/1991  come emendato dal 

Regolamento Europeo (CE) n. 859/2008 del 20 agosto 2008 (OPS 1: Commercial 

Air Transportation – Aeroplanes, nel seguito denominato OPS 1);

 

e) la normativa JAA JAR-OPS 3 (Commercial Air Transportation - Helicopters);

 

f) il Regolamento ENAC  Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto 

Aereo;

 

g) le Linee di Indirizzo sulle  procedure  amministrative relative all’autorizzazione al 

trasporto di materie  radioattive e fissili  speciali con modalità stradale, aerea e vie 

navigabili interne di cui all’art. 5 della legge 31.12.1962 n. 1860  come modificato 

dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 e all’art. 21 del D.lgs. 17 marzo 

1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni, emanate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 12 ottobre 2011.

 

h) TS-R-1 AIEA (Agenzia internazionale dell’energia atomica) - “Regulation for the 

Safe Transport of Radioactive Material “.

 

Art. 2

 

Definizioni

 

AEROMOBILE CARGO  – Qualsiasi aeromobile che non sia configurato per il trasporto 

passeggeri, destinato al trasporto di beni, merci e/o animali vivi.

 

AGENTE – Qualsiasi fornitore di servizi aeroportuali quale ad esempio prestatore di servizi 

di assistenza a terra (Handler) o società di gestione aeroportuale che svolge, per conto di 

un  operatore  aereo  nazionale o estero, anche solo una delle attività che costituiscono il 

processo di gestione del trasporto aereo di merci pericolose, quali l’accettazione, la 

movimentazione a terra, l’imbarco a bordo degli aeromobili, nonché l’assistenza e 

l’accettazione dei passeggeri e relativi bagagli.

 

APPROVAZIONE – Un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente per:

  a) consentire il trasporto per via aerea, su aeromobili passeggeri e/o cargo, di merci 

pericolose normalmente proibite, nei casi in cui le T.I. prevedono che tali merci possano 

essere trasportate mediante un’approvazione;

  b) altri scopi previsti dalle T.I..

 

AUTORITÀ  NAZIONALE  COMPETENTE  – Autorità che è competente al rilascio 

dell’autorizzazione al trasporto di merci pericolose per via aerea e relative eccezioni ed 

esenzioni.

Per lo stato Italiano, l’Autorità competente in materia di trasporto aereo di merci pericolose 

è l’ENAC. Per i materiali radioattivi e fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo viene 

rilasciata dal Ministero dello  Sviluppo Economico,  di concerto con l’ENAC e sentiti il 

Ministero dell’Interno e l’Istituto Superiore per  la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA).

Per gli altri stati, l’Autorità competente è quella che rilascia le autorizzazioni al trasporto 

aereo di merci pericolose ai propri operatori aerei.

 

COLLO o CONFEZIONE  – Il prodotto completo dell’operazione di confezionamento che 

comprende l’imballaggio ed il suo contenuto preparati per il trasporto.

 

CONTENITORE (MERCI)  – Un articolo impiegato nel  trasporto di materiale radioattivo, 

progettato per facilitare il trasporto di detto materiale, sia esso confezionato o non 

confezionato, attraverso una o più  modalità di trasporto (si veda anche la definizione di 

ULD qualora le merce da trasportare non sia materiale radioattivo).

 

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO – Un documento compilato in accordo alle T.I. dal 

soggetto che offre le merci pericolose per il trasporto aereo, contenente informazioni sulle 

stesse. Il documento deve contenere una dichiarazione firmata indicante un’accurata e 

completa descrizione delle merci pericolose, attraverso i  proper shipping name, i numeri 

UN (ove previsti), che le merci stesse sono state correttamente classificate, confezionate, 

marcate, etichettate ed in condizioni adeguate per il trasporto.

 

ECCEZIONE  – Un’autorizzazione prevsta dal presente Regolamento, volta ad escludere 

determinati articoli o sostanze, classificati merce pericolosa, dalle condizioni prescritte 

dalle T.I. normalmente applicabili a tali articoli o sostanze.

 

ESENZIONE  – Un’autorizzazione diversa dall’approvazione, concessa dall’autorità 

nazionale competente, al fine di permettere agevolazioni rispetto alle istruzioni contenute 

nelle T.I..

Nel caso di merci pericolose proibite per il trasporto aereo, per le quali le T.I. ne prevedono 

la possibilità di trasporto previa approvazione dell’autorità nazionale competente, non si 

applica la procedura di esenzione.

 

FERITA GRAVE – Una ferita a carico di una persona causata da un incidente, che abbia 

generato una o più delle seguenti conseguenze:

  - ospedalizzazione per più di 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data nella quale la 

ferita è stata subita;

  - una frattura di qualsiasi osso (ad eccezione di fratture semplici del naso delle dita delle 

mani e/o dei piedi);

  - lacerazioni che causano emorragie gravi o danni ai nervi, muscoli o tendini;

  - ferite a qualsiasi organo interno;

  - ustioni di secondo o terzo grado, oppure qualsiasi ustione estesa a più del 5% della 

superficie corporea;

  - comporti esposizioni certe a sostanze infettive o radiazioni dannose.

 

SOVRAIMBALLAGGIO– Involucro impiegato da un singolo speditore per contenere una o 

più  colli  in modo da formare una singola unità di  trasporto, allo scopo di facilitare la 

movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto della stessa (Il Dispositivo Unitario di Carico, 

ULD, non è compreso in questa definizione).

 

INCIDENTE DA MERCE PERICOLOSA – Un evento associato con e relativo al trasporto

aereo di merci pericolose, che determini ferite gravi o fatali ad una persona e/o gravi danni 

ad una proprietà o all’ambiente.

 

INCONVENIENTE DA MERCE PERICOLOSA  – Un evento, diverso da un incidente da 

merce pericolosa, associato con e relativo al trasporto aereo di merci pericolose, non 

necessariamente accaduto a bordo di un aeromobile, che provochi ferite ad una persona, 

danni ad una proprietà o all’ambiente, incendio, rotture, fuoriuscita di sostanze gassose, 

perdita di liquidi, contaminazione da radiazioni o altre situazioni che compromettano 

l’integrità della merce pericolosa.

Qualsiasi evento relativo al trasporto di merci pericolose che metta seriamente a rischio 

l’aeromobile o i suoi occupanti, è considerato “inconveniente relativo alle merci pericolose”.

 

INDICE DI TRASPORTO  – numero attribuito al collo, al sovraimballaggio,  o a materiali 

LSA-I o SCO-I non imballati, allo scopo di controllare l’esposizione alle radiazioni nei casi 

di trasporto aereo di materiale radioattivo.

 

INDICE CRITICO DI SICUREZZA (CSI)  - numero utilizzato per avere un controllo 

sull’accumulazione di colli, sovra imballaggi nel caso di trasporto aereo di materiale fissile.

 

LISTA DI CONTROLLO PER L’ACCETTAZIONE – Un documento utilizzato per guidare il 

personale addetto all’accettazione delle merci pericolose, nell’esecuzione dei controlli sulla 

configurazione esterna di confezioni, imballaggi e contenitori (marcature, etichettature, 

integrità, ecc.) e della relativa documentazione di trasporto, allo scopo di verificare che tutti 

gli appropriati requisiti siano stati rispettati. 

 

MERCI PERICOLOSE  – Articoli o sostanze in grado di arrecare rischi alla salute delle 

persone, alla sicurezza del volo, alla proprietà o all’ambiente e che sono elencate nella 

lista delle merci pericolose contenuta nelle T.I. o che sono classificate in accordo alle T.I. 

stesse.

 

NUMERO UN – Il numero di quattro cifre, assegnato dal Comitato di Esperti delle Nazioni 

Unite sul trasporto di merci pericolose, che identifica una sostanza o un particolare gruppo 

di sostanze.

 

OPERATORE AEREO  – Un’organizzazione o una persona fisica che  effettua attività di 

volo con aeromobili civili, per gli scopi di:

  - - trasporto pubblico di passeggeri e merci (inclusi i voli umanitari e aero/eliambulanza);

  - - lavoro aereo (incluso soccorso aereo)

  - trasporto privato

 

PROPER SHIPPING NAME (Nome appropriato della spedizione) – Il nome da impiegare 

per descrivere una particolare sostanza o articolo, in tutta la documentazione di trasporto,

sui colli da trasportare o sui sovraimballaggi. Il proper shipping name deve essere utilizzato 

in conformità all’elenco delle merci pericolose pubblicato nelle T.I. 

 

SPEDITORE (Shipper) - Un’organizzazione o una persona fisica che esegue  il

confezionamento, l’etichettatura e la marcatura dei colli contenenti merci pericolose, con lo 

scopo di offrirle agli  operatori  aerei o agli  agenti per il trasporto per via aerea o allo 

spedizioniere.

L’operatore aereo svolge le funzioni di speditore, nei casi in cui intende trasportare per via 

aerea materiale di compagnia classificato come merce pericolosa.

 

SPEDIZIONIERE (Freight Forwarder)  – Organizzazione  o persona fisica  che  offre un 

servizio  di trasporto di merci pericolose per via aerea.. Lo spedizioniere non ha alcun 

coinvolgimento nella preparazione della merce pericolosa. In caso contrario, si configura 

anche come “speditore”.

 

STATO DI ORIGINE – Lo stato nel quale la merce pericolosa è stata caricata per la prima 

volta su un aeromobile.

 

ULD  - UNIT LOAD DEVICE (DISPOSITIVO UNITARIO DI CARICO)  – Qualsiasi tipo di 

contenitore per il trasporto aereo, pallet con rete o pallet con rete sopra un igloo ( il 

sovraimballaggio non è compreso in questa definizione. Per il trasporto di materiale 

radioattivo, si veda la definizione di Contenitore Merci).

 

Art. 3

 

Applicabilità

 

3.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, secondo quanto indicato 

negli specifici articoli, alle seguenti operazioni e organizzazioni:

  a) tutti i voli effettuati da operatori aerei nazionali ed esteri;

  b) tutti i soggetti che svolgono, sul territorio nazionale, operazioni di terra per la 

gestione delle merci pericolose destinate al trasporto aereo, anche nei casi 

in cui tali operazioni vengono svolte per conto di operatori aerei nazionali o 

esteri;

  c) Le imprese di sicurezza (security) e relativo personale.

 

3.2 Nel caso in cui un operatore aereo utilizzi un  agente per una o più attività che 

costituiscono il processo di gestione del trasporto aereo di merci pericolose,  la 

responsabilità della rispondenza al pertinente requisito è a carico  del soggetto 

(operatore aereo o agente) che esegue fisicamente le attività.

 

3.3 l’Allegato III (OPS 1) al Regolamento Europeo (CEE) n. 3922/1991  e  la normativa 

JAR-OPS 3, recepita in Italia con il Regolamento ENAC “Certificato di Operatore 

Aereo per Imprese di Trasporto Aereo”, contengono i requisiti per il trasporto aereo di 

merci pericolose ai quali devono rispondere tutti i  possessori di un  certificato di 

operatore aereo (COA) rilasciato per l’attività di trasporto pubblico.

Tali requisiti sono stati sviluppati in conformità all’Annesso 18 ed alle T.I., pertanto gli 

operatori  aerei nazionali o  comunitari di trasporto pubblico in possesso di COA 

rilasciato in accordo alla  OPS 1 o  JAR-OPS 3, come applicabile,  contenente 

l’approvazione speciale al trasporto di merci pericolose,  soddisfano i requisiti del 

presente Regolamento.

 

3.4     Gli operatori esteri che non rientrano nel caso del paragrafo 3.3. precedente,devono 

dimostrare, se trasportano merci pericolose e a richiesta dell’ENAC, di essere in 

possesso di approvazione al trasporto di merci pericolose rilasciata dall’Autorità 

nazionale competente, nel rispetto dell’Annesso 18 e delle T.I..

 

3.5      Per i voli da, per  e attraverso il territorio italiano effettuati da operatori nazionali o 

esteri che trasportano materiali radioattivi o fissili, l’autorizzazione al trasporto aereo 

viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

3.6 Agli  operatori  aerei nazionali  titolari di COA  che non richiedono l’approvazione 

prevista dal successivo  Art. 4,  per il trasporto di merci pericolose per via aerea, si 

applicano i requisiti contenuti nei seguenti articoli del presente Regolamento, per 

quanto applicabile:

a) Art. 5 Eccezioni e Limitazioni;

b) Art. 6 Trasporto Aereo di Materiale di Compagnia;

c) Art. 12 Ispezione delle merci pericolose, paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5;

d) Art. 14 Informazioni sulle merci pericolose, paragrafi  14.2, 14.3, 14.4 (commi 

14.4.3 e 14.4.4) e 14.6;

e) Art. 15 Programmi di addestramento;

f)       Art. 17 Decorrenza e norme transitorie.

 

3.7 Ai soggetti che effettuano voli privati  con aeromobili immatricolati  in Italia non è 

consentito trasportare merci pericolose a bordo degli aeromobili, a meno che il 

trasporto di tali merci è necessario per motivi legati alla sicurezza dei voli stessi, nel 

rispetto degli applicabili requisiti del presente Regolamento.

 

Art. 4

 

Trasporto di merci pericolose per via aerea

 

4.1 Merci pericolose il cui trasporto è consentito

 

4.1.1 Fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, il caricamento, il 

trasporto o il mantenimento a bordo di un aeromobile di merci pericolose è 

consentito, a  condizione  che tali merci vengano caricate, trasportate o tenute a 

bordo di un aeromobile,

 a) con l’approvazione  rilasciata  dall’autorità  nazionale  competente, nel rispetto di 

ogni condizione e/o limitazione a cui tale approvazione può essere soggetta, e

 b) in accordo ai requisiti del presente Regolamento ed alle istruzioni contenute 

nelle T.I., inclusa ogni condizione e/o limitazione in esse specificate.

 

4.1.2 A nessun individuo è permesso,

 a) portare o fare in modo che venga portata a bordo di un aeromobile,

 b) detenere sulla propria persona o fare in modo che altri detengano,

 c) consegnare o fare in modo che venga consegnata per il caricamento o per la 

detenzione da parte di persone a bordo di un aeromobile,

qualsiasi merce che egli sappia o sospetti  di  essere in grado di apportare rischi 

significativi alla salute delle persone, alla sicurezza del volo o alle proprietà quando 

trasportata per via aerea, a meno che vengano soddisfatti i requisiti del presente 

Regolamento e le pertinenti disposizioni contenute nelle T.I., ed il collo o la 

confezione contenente la merce pericolosa sia in condizione idonea per il trasporto.

 

4.2 Merci pericolose il cui trasporto è vietato a meno che esentate

Il trasporto per via aerea delle merci pericolose di seguito descritte è vietato, a meno che 

venga concessa un’esenzione al loro trasporto da parte delle autorità nazionali competenti 

degli Stati interessati, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.1, o a meno 

che nelle T.I. sia indicato che il trasporto per via aerea è possibile con l’approvazione 

rilasciata dalle autorità nazionali competenti degli Stati  interessati, a condizione che 

venga comunque garantito un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente a quello richiesto dalle T.I.:

 

a) merci pericolose il cui trasporto per via aerea è indicato, nelle T.I., come proibito 

in condizioni normali;

 

b) animali vivi infetti.

 

4.2.1 Esenzione

 

In caso di estrema urgenza o quando altre modalità di trasporto non siano ritenute 

appropriate, l’ENAC, con il coinvolgimento dei pertinenti organi nazionali eventualmente 

competenti, può concedere un’esenzione rispetto alle condizioni e limitazioni imposte dal presente Regolamento e dalle T.I., sempre che in tali casi venga comunque garantito, nel 

trasporto per via aerea, un livello di sicurezza generale soddisfacente, almeno equivalente 

a quello richiesto dalle T.I.

 

4.3 Merci pericolose il cui trasporto è vietato in ogni circostanza

 

4.3.1 Gli articoli e le sostanze indicate specificatamente  con il loro nome o  con  una 

descrizione generica nelle T.I., come  vietate  per il trasporto per via aerea in ogni 

circostanza, non possono essere trasportate a bordo  di alcun aeromobile civile in 

partenza, transito, sorvolo o arrivo sul territorio dello Stato italiano.

 

4.3.2 Le tipologie di merci pericolose vietate in ogni circostanza e quelle vietate ma 

trasportabili con esenzione o approvazione specifica, nonché le  relative condizioni 

e limitazioni da osservare, sono definite nelle T.I..

 

Art. 5

 

Eccezioni e limitazioni

 

5.1 Il divieto di trasporto per via aerea non si applica alle merci pericolose per le quali le 

T.I. prevedono le eccezioni, ovvero la possibilità che esse vengano caricate, 

trasportate o detenute da persone a bordo di un aeromobile quando:

 

a) ne è richiesta la loro presenza a bordo da requisiti operativi, per garantire 

l’aeronavigabilità dell’aeromobile e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio;

 

b) vengano portate a bordo dai passeggeri e/o dall’equipaggio, nel  rispetto delle 

condizioni e limitazioni previste dalle T.I.;

 

c) vengano caricate a bordo per il catering e/o per la vendita durante il volo;

 

d) vengano trasportate per scopi di assistenza medica a persone presenti a bordo, 

nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.;

 

e) vengano trasportate per fornire, durante il volo, soccorso veterinario ad animali  

presenti a bordo o per il loro abbattimento in caso di necessità;

 

f) vengano utilizzate per lo spargimento in volo in attività agricole, forestali o di 

controllo dell’inquinamento;

 

g) si verifichi ogni altro caso previsto dalle eccezioni generali delle T.I..

 

5.2 Le merci pericolose di cui ai punti d), e) ed f) del precedente paragrafo 5.1, possono 

essere trasportate a bordo di un aeromobile solo se si verificano le seguenti 

circostanze e nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.:

 

a) devono o potrebbero essere impiegate durante uno specifico volo;

 

b) devono o potrebbero essere impiegate durante un volo successivo dello stesso 

aeromobile, quando non sia possibile effettuarne il caricamento durante la fase di 

transito tra i due voli;

 

c) siano richieste su un volo precedente dello stesso aeromobile e non sia possibile 

effettuarne lo sbarco al termine del volo stesso.

 

5.3 Le eccezioni di cui al presente articolo non si applicano alle merci pericolose 

trasportate a bordo di un aeromobile, come scorte di quelle citate al precedente 

paragrafo 5.1, salvo quanto diversamente previsto nelle T.I..

 

Art. 6

 

Trasporto di materiale di compagnia

 

L’operatore  aereo deve assicurare che il trasporto occasionale sui propri aeromobili, di 

materiale della compagnia  stessa o di altre compagnie aeree  classificabile come merce 

pericolosa (ruote, batterie, contenitori di gas in pressione, motori aeronautici, ecc.), venga 

svolto nel rispetto dei requisiti previsti dalle T.I. in termini di confezionamento, 

identificazione, informazioni all’equipaggio e caricamento del materiale a bordo 

dell’aeromobile.

 

Art. 7

 

Classificazione

 

7.1 Lo speditore deve assicurare che tutte le merci pericolose destinate all’imbarco sugli 

aeromobili, siano state preventivamente classificate in accordo ai criteri definiti nelle 

T.I.

 

7.2 L’operatore aereo o il suo agente devono adottare tutte le azioni ritenute necessarie, 

al fine di impedire che articoli e/o sostanze identificabili come merci pericolose, non  

correttamente classificate in accordo al precedente  paragrafo 7.1, vengano 

imbarcate sugli aeromobili.

 

7.3 Le definizioni dettagliate delle classi di merci pericolose sono contenute nelle T.I.. Le 

classi identificano i rischi potenziali che il trasporto di merce pericolosa per via aerea 

comporta.

 

Art. 8

 

Confezionamento

 

8.1 Lo  speditore deve assicurare che le merci pericolose destinate all’imbarco sugli 

aeromobili, vengano confezionate in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

 

8.2 I colli,  i sovraimballaggi  ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose 

devono essere:

 

a) adeguati al tipo di merce pericolosa che dovranno contenere e, ove sia previsto il 

contatto diretto, devono essere resistenti agli agenti chimici prodotti da tale 

merce; 

 

b) rispondenti ai requisiti contenuti nelle T.I. relativamente alle caratteristiche 

tecniche (inclusi i sistemi di chiusura), alle specifiche costruttive, alle specifiche 

dei materiali da impiegare per la costruzione degli involucri e devono essere 

sottoposti ai test specificati nelle T.I. stesse, al fine di prevenire perdite e/o 

danneggiamenti che potrebbero essere causati, nelle normali condizioni di 

trasporto, da variazioni di temperatura, umidità, pressione o dalle vibrazioni;

 

c) adeguatamente vincolati e protetti con materiale antiurto e/o assorbente, qualora 

vengano confezionati all’interno di un sovraimballaggio esterno, al fine di evitare 

perdite, danneggiamenti o movimenti indesiderati durante le normali condizioni di 

trasporto per via aerea. Il materiale antiurto o assorbente impiegato, non deve 

reagire pericolosamente con la merce trasportata in caso di contatto.

 

8.3 Prima del loro impiego per contenere merci pericolose, i colli, i sovraimballaggi o i 

contenitori devono essere ispezionati al fine di accertare l’assenza di danni. Qualora 

essi vengano riutilizzati, devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per 

evitare la contaminazione della successiva merce. Le identificazioni (etichette, 

marcature, istruzioni) relative al precedente impiego, devono essere rimosse.

 

8.4 Colli, imballaggi o contenitori vuoti che  presentano residui interni della merce 

pericolosa precedentemente contenuta, qualora ciò possa costituire un pericolo, 

devono essere perfettamente chiusi e trattati in accordo al rischio che essi 

costituiscono.

 

8.5 I colli, gli imballaggi o i contenitori  non devono presentare, al loro esterno, alcuna 

traccia della merce pericolosa in essi contenuta.

 

Art. 9

 

Etichettatura e marcatura

 

9.1 Lo speditore deve assicurare che i colli, i sovraimballaggi  ed i contenitori impiegati 

per il trasporto aereo di merci pericolose, vengano etichettati e marcati in accordo 

alle istruzioni contenute nelle T.I., salvo quanto diversamente specificato nelle T.I. 

stesse.

 

9.2 Tutti i colli,  i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto aereo di merci 

pericolose,  costruiti e confezionati in accordo a specifici requisiti previsti dalle T.I., 

devono mostrare, in modo visibile al loro esterno, le relative marcature previste dalle 

T.I. stesse, indicanti la rispondenza a tali requisiti.

 

9.3 Nessun collo,  sovraimballaggio o contenitore dovrà essere identificato con le 

marcature previste dalle T.I., se esso non risulta rispondente ai pertinenti requisiti di 

costruzione e confezionamento previsti dalle T.I. stesse.

 

Art. 10

 

Documentazione

 

10.1 L’operatore  aereo o il suo  agente devono assicurare che le merci pericolose 

destinate all’imbarco sugli aeromobili, siano accompagnate dalla documentazione di 

trasporto prevista dalle T.I., adeguatamente  compilata e firmata dallo  speditore, 

salvo quanto diversamente specificato nelle T.I. stesse.

 

10.2 La documentazione di trasporto deve includere una dichiarazione firmata dalla 

persona che offre le merci pericolose per il trasporto, attestante che le merci stesse 

sono state interamente ed accuratamente descritte per mezzo dei relativi “proper 

shipping name” e che esse sono classificate, confezionate,  identificate,  marcate, 

etichettate ed in condizioni idonee per il trasporto per via aerea, in accordo ai 

regolamenti applicabili.

 

10.3 Una copia della documentazione di trasporto di cui al precedente  paragrafo 10.1

deve essere resa disponibile a terra, in accordo alle disposizioni contenute nelle T.I..

Nel caso di trasporto aereo di materiale radioattivo o  fissile, il provvedimento di 

autorizzazione deve essere tenuto a bordo dell’aeromobile

 

Art. 11

 

Accettazione delle merci pericolose

 

11.1 L’ operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose  sono

accettate per l’imbarco sugli aeromobili a condizione che:

 

a) esse siano accompagnate dalla documentazione di trasporto prevista dal 

precedente Art. 10, salvo quanto diversamente indicato nelle T.I.;

 

b) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori contenenti le merci pericolose, siano stati 

ispezionati in accordo alle procedure previste dalle T.I. e trovati in condizioni 

idonee per il trasporto;

 

c) siano rispettate tutte le altre condizioni e limitazioni previste dalle T.I..

 

11.2 L’operatore aereo o il suo agente devono sviluppare ed impiegare appropriate liste di 

controllo per l’accettazione delle merci pericolose destinate all’imbarco sugli 

aeromobili, il cui contenuto sia rispondente a quanto previsto dalle T.I..

 

11.3 L’operatore Aereo o il suo Agente devono assicurare che nessuna delle merci 

pericolose, il cui trasporto per via aerea è proibito dalle T.I., venga accettata per 

l’imbarco sugli aeromobili.

 

Art. 12

 

Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili

 

12.1 L’operatore  aereo o  il suo  agente devono assicurare che colli,  sovraimballaggi o 

contenitori contenenti merci pericolose, non vengano imbarcati sugli aeromobili o 

caricati su ULD, a meno che essi siano stati ispezionati immediatamente prima di 

essere imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, in accordo alle istruzioni 

contenute nelle T.I. e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.

Analoghe ispezioni devono essere eseguite su ULD contenenti merci pericolose, 

immediatamente prima di essere imbarcati sugli aeromobili.

 

12.2 L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare che colli, imballaggi o 

contenitori contenenti merci pericolose, vengano ispezionati subito dopo essere stati 

sbarcati dagli aeromobili o scaricati da ULD, in accordo alle istruzioni contenute nelle 

T.I., e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.

 

12.3 L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare, in accordo alle procedure ed 

istruzioni contenute nelle T.I., che qualora colli, imballaggi o contenitori contenenti 

merci pericolose presentino perdite e/o danneggiamenti:

 

a) essi vengano rimossi dall’aeromobile attraverso l’intervento delle organizzazioni 

o delle autorità aeroportuali preposte;

 

b) i colli, gli imballaggi o i contenitori danneggiati vengano eliminati in modo da non 

essere più impiegati per il loro imbarco sugli aeromobili;

 

c) in caso di perdite, che nessun altro collo,  sovraimballaggio o contenitore 

imbarcato sull’aeromobile sia stato contaminato e che il resto della merce sia in 

condizioni idonee per il trasporto per via aerea;

 

d) vengano ispezionate, per danneggiamenti e/o contaminazione, le postazioni 

dell’aeromobile dove erano stivati i colli, gli imballaggi o i contenitori rimossi a 

causa di perdite e/o danneggiamenti.

 

12.4 L’operatore  aereo deve assicurare che ogni contaminazione riscontrata sugli 

aeromobili, come risultato di una perdita da o danneggiamento a colli, imballaggi o 

contenitori contenenti merci pericolose, venga prontamente rimossa.

 

12.5 L’operatore  aereo deve assicurare che ogni aeromobile contaminato da materiale 

radioattivo venga immediatamente ritirato dal servizio operativo, fino a quando il 

livello di radiazioni su ogni superficie accessibile e la contaminazione residua 

risultino non superiori ai valori specificati nelle T.I.

 

Art. 13

 

Caricamento delle merci pericolose a bordo degli aeromobili

L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare che le merci pericolose destinate al 

trasporto aereo, vengano stivate e fissate a bordo degli aeromobili in accordo alle istruzioni 

contenute nelle T.I..

 

13.1 Divieto di trasporto di merci pericolose in cabina passeggeri ed in cabina di 

pilotaggio

L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che nessun collo, sovraimballaggio o 

contenitore contenente merce pericolosa, venga trasportato nella cabina passeggeri di un 

aeromobile o nella cabina di pilotaggio, salvo quanto diversamente previsto dal precedente 

Art. 5 e dalle T.I..

 

13.2 Separazione e segregazione

 

13.2.1 I colli gli imballaggi o i contenitori contenenti sostanze che possono reagire 

pericolosamente tra loro, non devono essere stivati in posizioni adiacenti o in 

posizioni che potrebbero consentire interazioni tra tali sostanze nel caso di perdite. 

Devono essere rispettati inoltre, come condizione minima, gli schemi di 

segregazione riportati nelle T.I., relativamente a colli, imballaggi o contenitori 

contenenti merci pericolose appartenenti a diverse classi.

 

13.2.2 I colli o gli imballaggi contenti sostanze velenose o  infettive, non devono essere 

stivati insieme ad animali e/o sostanze alimentari destinate al consumo umano o 

animale, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

 

13.2.3 I contenitori di materiale radioattivo, devono essere stivati in modo tale da essere 

adeguatamente separati e distanziati da persone, animali vivi e pellicole 

fotografiche non sviluppate, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., in ogni 

momento durante la loro permanenza a bordo degli aeromobili.

 

13.3 Protezione delle merci pericolose

 

L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare che i colli, gli imballaggi o i 

contenitori contenenti merci pericolose, quando imbarcati sugli aeromobili, vengano 

adeguatamente protetti da possibili danneggiamenti e fissati in maniera tale da 

prevenire qualsiasi movimento durante il volo che potrebbe cambiarne 

l’orientamento.

 

13.4 Caricamento a bordo di aeromobili cargo

 

Salvo quanto diversamente previsto dalle T.I.,  l’operatore aereo o il suo agente  devono 

assicurare che:

 

a) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori contenenti merci pericolose che mostrano 

l’etichetta “Cargo Aircraft Only”, vengano imbarcati solo su aeromobili cargo, in accordo 

alle istruzioni contenute nelle T.I.;

 

b) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori di cui al precedente comma  13.4  a), fatta 

eccezione per i casi espressamente previsti nelle T.I., devono essere posizionati a 

bordo degli aeromobili in maniera tale che, durante il volo, essi possano essere 

ispezionati, maneggiati e, qualora le dimensioni ed il peso lo permettano, separati dal 

resto della merce da parte di un membro dell’equipaggio o altra persona autorizzata.

 

Art. 14

 

Informazioni sulle merci pericolose

 

14.1 Informazioni al comandante

L’operatore  aereo o il suo  agente devono assicurare che al  comandante dell’aeromobile 

sul quale è previsto vengano imbarcate merci pericolose, siano fornite, prima della 

partenza del volo, accurate e comprensibili informazioni scritte riguardanti le merci 

pericolose stesse, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

 

14.2 Informazioni ai membri di equipaggio ed al personale di terra

 

14.2.1 L’operatore aereo o il suo agente  devono definire nei propri manuali dell’impresa 

(Operations Manual, Manuale delle Operazioni di Terra, ecc.) adeguate procedure 

contenenti le informazioni necessarie al personale di terra e ai membri di 

equipaggio, per l’espletamento dei propri compiti in relazione al trasporto aereo di 

merci pericolose, in accordo ai requisiti del presente Regolamento.

 

14.2.2 Le informazioni devono prevedere, tra l’altro, le istruzioni sui provvedimenti di 

emergenza da adottare nel caso d’incidente o inconveniente che coinvolga merci 

pericolose, in accordo a quanto previsto dalle T.I..

 

14.3 Informazioni ai passeggeri e ad altre persone

 

14.3.1 L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare che, nelle aree aeroportuali 

riservate alla vendita dei biglietti aerei e all’accettazione dei passeggeri, vengano 

promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti i tipi di merce 

pericolosa il cui trasporto a bordo degli aeromobili, da parte dei passeggeri, è 

proibito sia al seguito della persona che all’interno dei bagagli, in accordo alle 

istruzioni contenute nelle T.I.. 

 

14.3.2 L’operatore aereo o il suo agente  devono assicurare che, nelle aree aeroportuali 

riservate all’accettazione delle merci destinate all’imbarco sugli aeromobili, vengano 

promulgate adeguate e comprensibili informazioni riguardanti il trasporto aereo di 

merce pericolosa, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..

 

14.4 Informazioni in caso d’incidente o inconveniente

 

14.4.1 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito

 

a) un incidente, oppure

 

b) un inconveniente grave che potrebbe coinvolgere le merci pericolose trasportate,

 

deve fornire immediatamente, al servizio di emergenza che interviene per prestare 

assistenza e soccorso, le informazioni riguardanti le merci pericolose 

eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa 

documentazione di trasporto. Non appena le circostanze lo consentano, l’operatore 

aereo deve fornire le stesse informazioni all’ENAC e, ove applicabile, all’Autorità 

competente dello Stato in cui è occorso l’evento ed all’Autorità dello Stato di 

registrazione dell’aeromobile.

 

14.4.2 L’operatore  aereo il cui aeromobile abbia subito un inconveniente deve, su richiesta dell'Autorità competente dello Stato in cui è occorso l’evento e/o su richiesta dell’ENAC, fornire immediate informazioni riguardanti le merci pericolose eventualmente  imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione di trasporto.

 

Le definizioni di  incidente,  inconveniente grave ed inconveniente, riferiti ad un aeromobile, sono

quelle riportate nel Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

14.4.3 Nel caso di incidente o inconveniente da merce pericolosa, occorso durante il volo 

o durante le operazioni a terra della merce pericolosa stessa (accettazione, 

movimentazione, imbarco/sbarco aeromobile), l’operatore  aereo o il suo  agente 

devono informare, entro 72 ore dall’accaduto, l’ENAC e, ove applicabile, l’Autorità 

competente dello stato estero dove si è verificato l’evento e l’Autorità dello Stato di 

registrazione dell’aeromobile. Nel caso di incidente da merce pericolosa,  l’informazione deve essere inoltrata col metodo più rapido possibile.

 

14.4.4 Le informazioni di cui al precedente  paragrafo 14.4.3, oltre alla descrizione dell’accaduto e delle conseguenze sulle persone, sull’aeromobile e sulle proprietà, devono includere:

 

a) il proper shipping name,

 

b) la classe di appartenenza,

 

c) i rischi sussidiari per i quali è richiesta specifica etichettatura,

 

d) il gruppo di compatibilità per la classe “1”,

 

e)  l’indice di trasporto nei casi di materiale radioattivo e l’indice critico di sicurezza nel caso di materiale fissile.

 

f) la quantità e la posizione a bordo dell’aeromobile  della merce pericolosa trasportata  (nel caso di incidente o inconveniente occorso a bordo dell’aeromobile).

 

 

14.5 Informazioni in caso di emergenza in volo

 

Nel caso di emergenza in volo di un aeromobile che trasporta merci pericolose, le 

informazioni previste dal precedente paragrafo 14.4.4, lettere da a) ad e), devono essere 

comunicate dal  comandante, qualora la situazione di emergenza lo permetta, all’ente di 

controllo del traffico aereo per l’immediata comunicazione alle  autorità aeroportuali 

competenti, allo scopo di adottare, a terra, le necessarie precauzioni per minimizzare le 

eventuali conseguenze derivanti dall’emergenza stessa.

 

14.6 Notifica di merci pericolose non dichiarate o mal dichiarate

 

14.6.1 L’operatore aereo o il suo agente  devono notificare all’ENAC e, ove applicabile, 

all’Autorità competente dello Stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce 

pericolosa non dichiarata o mal dichiarata rispetto ai requisiti del presente 

Regolamento ed alle T.I., trovata tra le merci ordinarie, inclusa la posta.

 

14.6.2 L’operatore aereo o il suo agente  devono notificare all’Autorità competente dello 

stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non permessa 

dalle T.I., trovata all’interno dei bagagli dei passeggeri.

 

14.6.3 Le notifiche di cui ai precedenti  paragrafi 14.6.1 e 14.6.2, devono essere inoltrate 

entro 72 ore dalla scoperta dell’evento, salvo circostanze eccezionali che 

impongano un tempo maggiore.

 

Art. 15

 

Programmi di addestramento

 

15.1 L’operatore aereo e il suo agente devono stabilire e mantenere aggiornati, adeguati 

programmi di addestramento iniziali e ricorrenti, per tutto il personale coinvolto nel 

trasporto aereo di merci pericolose in funzione della specifica mansione e in accordo 

ai requisiti previsti dalle T.I..

 

15.2 L’obbligo dei programmi di addestramento di cui al precedente  paragrafo 15.1, per 

quanto applicabile, riguarda anche gli operatori aerei nazionali in possesso di COA 

che non hanno l’approvazione per il trasporto di merci pericolose per via aerea.

 

15.3 I programmi di addestramento di cui ai precedenti paragrafi  15.1 e 15.2 devono 

essere approvati dall’ENAC.

 

15.4 Gli speditori (shipper), gli spedizionieri di merci pericolose destinate al trasporto per 

via aerea, le imprese di sicurezza (security) ed il relativo personale devono 

prevedere lo sviluppo e l’effettuazione di programmi di addestramento  iniziali e 

ricorrenti in funzione della specifica mansione e secondo quanto previsto dalle T.I..

 

15.6  Le registrazione dei corsi effettuati e delle valutazioni devono essere conservate e 

rese disponibili a richiesta dell’ENAC.

 

Art. 16

 

Lingua

 

In tutti i casi nei quali le merci pericolose siano trasportate su voli operati interamente o 

anche solo parzialmente al di fuori del territorio italiano, la documentazione di trasporto, 

l’etichettatura e la marcatura di colli, imballaggi e contenitori contenenti merci pericolose, 

devono essere scritte in lingua inglese, in aggiunta a qualsiasi altra lingua richiesta da altre 

leggi o regolamenti in vigore.

 

Art. 17

 

Decorrenza e norme transitorie

 

17.1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito 

internet dell’ENAC (www.enac.gov.it).

17.2 Tutti gli  operatori  aerei nazionali, gli  agenti  e gli  altri soggetti  che operano sul 

territorio italiano per il trasporto di merci pericolose per via aerea, dovranno

adeguare le proprie organizzazioni, le procedure ed il personale, in accordo ai 

requisiti contenuti nel presente Regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore.

 

 

fine ---

 

Fonte: http://www.enac.gov.it/

 

 

16/12/2011